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CONTRATTO PRELIMINARE DI PRELIMINARE - DIRITTO DEL MEDIATORE AD OTTENERE IL PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE

24 febbraio 2017

Cass. civ., sezione terza, sentenza del 17 gennaio 2017, n. 923

 

Il mediatore che ha prestato la propria opera per la conclusione dell'affare ha diritto ad ottenere il pagamento della provvigione anche in relazione alla stipula di un contratto preliminare di preliminare. Ciò vale alla luce della giurispudenza della Corte di Cassazione che ha ritenuto valido siffatto contratto.
È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 17 gennaio 2017, n. 923.
Più precisamente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4628 del 6 marzo 2015, hanno affermato che la «stipulazione di un contratto preliminare di preliminare […..], ossia di un accordo in virtù del quale le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con l’esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento) è valido ed efficace, e dunque non è nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare, per la mancata conclusione del contratto stipulando, una responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale».
Anche nell’ipotesi di stipula di un contratto preliminare di preliminare sorge quindi il diritto del mediatore ad ottenere il pagamento della provvigione: è a tale proposito sufficiente porre le condizioni affinché si producano gli effetti, anche solo preparatori del contratto e, affinché sorga il diritto a conseguire il pagamento della provvigione, non è necessario addivenire alla definizione del contratto definitivo.
La “conclusione dell'affare” consiste nel compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, vale a dire, si tratta di un’attività in virtù della quale viene costituito un vincolo che da’ diritto ad agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno; sicché, anche la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto validamente concluso e rivestito dei requisiti previsti dalla legge e rivesta la forma scritta richiesta “ad substantiam”.

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