Clausola compromissoria - nomina da parte di un terzo - art. 34 del d.lgs. 5/2003 - e' nulla se la nomina non e' rimessa ad un terzo - societa' di persone

04 settembre 2015

(Cass.civ., sezione prima, sentenza del 28 luglio 2015, n. 15841, in www.cassazione.net)
La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario che non prevede che la nomina degli arbitri debba essere rimessa ad un soggetto terzo, estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale, ed è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio.
Infine, la regola della nullità vale anche a prescindere dal periodo cui risale la controversia, ovvero, vale anche se si intende comporre una questione risalente ad un periodo precedente l’entrata in vigore della riforma del diritto societario e, in ipotesi di nullità sopravvenuta, essa è rilevabile d'ufficio.
In base a tale principio la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da una socia di società di persone avverso il provvedimento con cui essa era stata esclusa dalla compagine della società; in particolare, nel ricorso la socia esclusa aveva evidenziato come l’arbitrato posto in essere fosse invalido per mancato rispetto della regola di cui al richiamato art. 34 del D.Lgs. 5/2003.
Inoltre, la circostanza che la citata normativa non fosse ancora entrata in vigore quando il procedimento arbitrale ha preso avvio non vale ad elidere tali principi.

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