AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - IMMOBILE PREPOSSEDUTO - INIDONEITA'

01 marzo 2016

(Cass.civ., sezione tributaria, sentenza del 5 febbraio 2016, n. 2278, www.cassazione.net)
Non può avvalersi delle agevolazioni “prima casa” il contribuente già proprietario di immobile nello stesso Comune in cui si trova quello oggetto di acquisto agevolato e ciò nonostante l’abitazione di cui è già proprietario sia dotata di una sola stanza per i figli (un maschio ed una femmina).
Secondo i giudici, al fine della reiterazione del beneficio fiscale, occorre infatti considerare l’inidoneità dell’immobile a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare e non, invece, la scomodità dell’alloggio.
In base a siffatto principio la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da una coppia alla quale era stato notificato avviso di accertamento volto ad ottenere il recupero della tassazione dell’imposta di registro in misura ordinaria (in luogo di quella agevolata – “prima casa” – corrisposta in sede di acquisto dell’immobile).
I giudici evidenziano che ciò che, eventualmente, ammette la reiterazione del beneficio fiscale è l’inidoneità dell’immobile preposseduto a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare di cui i richiedenti il beneficio fiscale devono fornire idonea prova.
A tal proposito, «ai fini della fruizione delle agevolazioni tributarie per l'acquisto della cosiddetta prima casa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione, previsto con formulazione analoga a quella dell'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, sussiste quando l'acquirente possieda un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia».
Nel caso concreto nessuna prova di inidoneità era stata fornite e, dunque, il ricorso è stato respinto.

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